Complimenti al Comune di Venezia!

 

Recentemente il comune di Venezia ha emanato il regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali.

Alcuni articoli sono segno di grande progresso nei confronti degli animali e soprattutto nei confronti dei cani: cose che per alcuni sono scontate da tempo, ma che per altri sono all’ordine del giorno.

Possa questo regolamento essere motivo di riflessione sul significato obiettivo della parola benessere in relazione agli animali.

Si parla di custodia a catena dell’animale ma solo come situazione provvisoria e transitoria. E in ogni caso la catena non deve essere di lunghezza inferiore ai 4 metri e deve al contempo essere scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità o di altri meccanismi di scorrimento (art. 3 n. 3); il cane deve in ogni caso poter raggiungere comodamente la cuccia e deve essere garantita una zona d’ombra adeguata esterna al riparo.

Ancora troppo spesso, soprattutto nei comuni limitrofi a Venezia, si vedono cani tenuti alla catena sempre, tutto il giorno e tutta la notte, spesso senza ripari adeguati o costretti sotto il sole anche nei periodi più caldi, situazione decisamente inaccettabile considerando anche il fatto che il cane sta sempre più diventando un membro della famiglia ed è stato dichiarato dal Trattato di Lisbona del 2007 come un essere senziente.

Molto significativo ed innovativo risulta il numero 6 dell’art. 3 che sancisce il divieto di condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, bicicletta compresa.

Forse non tutti sanno che per il cane correre dietro ad una bicicletta è un movimento assolutamente innaturale, infatti il cane in libertà non mantiene la stessa andatura, soprattutto il galoppo, per molto tempo consecutivo. Oltre a questo, molti cani corrono storti il che crea, a lungo andare, problemi alla postura e quindi di conseguenza alla muscolatura e nei cani in crescita anche alla struttura ossea.

Estremamente rilevante è il divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica (art. 3 n. 11): al di là che non è questo il modo di relazionarsi con un cane, è possibile ottenere risultati migliori con la conoscenza, la comprensione e valutando l’individuo cane che ci si trova di fronte. È risaputo comunque che la violenza genera violenza.

Altro grande passo avanti è il divieto, finalmente messo per iscritto, di vendita, detenzione e uso di collari che provocano scosse elettriche o di collari con le punte. 

Sembra incredibile che debbano prescriverne il divieto in una norma e non sia sufficiente il buon senso, e allo stesso tempo è scandaloso che questo valga per il comune di Venezia e pochi altri, invece di essere una cosa generale ed è altresì scandaloso che ancora esistano questi strumenti e che vengano usati A parer mio, e so che molti la pensano come me, qualsiasi cosa renda necessario (ammesso e non concesso che sia davvero così) l’uso di tali strumenti probabilmente non dovrebbe essere più praticata, in nome del rispetto per i cani che tanto decantiamo.

Altra novità, assolutamente all’avanguardia, è il divieto dell’uso del collare a strangolo e delle museruole denominate “stringibocca” salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Probabilmente non c’è una situazione in cui questi due strumenti siano assolutamente necessari.

Molti veterinari ormai sostengono la dannosità dei collari a strangolo per quel che concerne il collo, la spina dorsale e anche gli occhi, e per molti istruttori risulta ormai inutile il suo utilizzo; per quel che riguarda la museruola stringibocca, non consente al cane di termoregolarsi impedendo la respirazione attraverso la bocca, soprattutto con il caldo.

Una regola è prevista anche per quel che riguarda i cuccioli, sia di cane che di gatto, i quali non potranno più essere separati dalla madre prima dei 60 giorni di vita, questo vuol dire che difficilmente nei negozi si potranno ancora vedere cuccioli di 50/60 giorni; in questa norma rientrano anche le cucciolate di meticci e quelle fatte da privati. L’essere portati via dalla madre prematuramente crea frequentemente problemi di tipo comportamentale soprattutto per quel che concerne l’inibizione al morso e l’autocontrollo. 

La violazione delle norme suddette è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, restando ovviamente ferme le eventuali responsabilità civile e penale.

Il Comune di Venezia ha posto delle norme decisamente in linea con il pensiero degli amanti degli animali e con l’idea di benessere che sta prendendo piede vigorosamente negli ultimi tempi. Uno stimolo per gli altri Comuni verso il progresso. Complimenti al Comune di Venezia! 

                                                                                                                                                  Claudia